Il Codice Etico definisce i valori e i principi di condotta a cui si ispirano gli organi sociali, i tecnici, i collaboratori e gli atleti.

Codice Etico della Polisportiva Sanmarinese di Carpi

Approvato il 7 agosto 2019

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

Il presente Codice Etico (di seguito "Codice") ha lo scopo di promuovere i valori fondanti dell'attività sportiva: lealtà, correttezza, rispetto, inclusione e tutela della salute. Si applica a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano all'interno della Polisportiva Sanmarinese di Carpi (di seguito "Associazione"): dirigenti, tecnici, atleti, genitori, collaboratori e volontari.

Art. 2 — Principi generali

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice si impegnano a:

  • Rispettare le regole dello sport praticato e lo spirito del fair play;
  • Trattare con rispetto e dignità tutti i soggetti con cui entrano in contatto nell'ambito dell'attività associativa;
  • Non discriminare nessuno per motivi di sesso, età, origine etnica, condizioni fisiche, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali;
  • Astenersi da qualsiasi comportamento violento, intimidatorio o lesivo dell'altrui dignità, sia fisicamente che verbalmente o attraverso strumenti digitali;
  • Preservare l'immagine e la reputazione dell'Associazione.

Art. 3 — Impegni dei dirigenti e dei tecnici

I dirigenti e i tecnici dell'Associazione si impegnano a:

  • Svolgere la propria attività con competenza, trasparenza e spirito di servizio;
  • Anteporre gli interessi degli atleti, in particolare dei minori, a qualsiasi altra considerazione;
  • Non sfruttare la propria posizione per ottenere benefici personali;
  • Garantire pari opportunità di accesso all'attività sportiva;
  • Promuovere un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante per tutti gli atleti.

Art. 4 — Impegni degli atleti

Gli atleti si impegnano a:

  • Rispettare i compagni di squadra, gli avversari, i tecnici, i giudici e il pubblico;
  • Astenersi dall'uso di sostanze dopanti o di qualsiasi altra pratica che alteri artificialmente le prestazioni;
  • Tenere un comportamento corretto in gara, in allenamento e nei contesti sociali legati all'Associazione;
  • Comunicare tempestivamente ai tecnici eventuali problemi fisici o situazioni di disagio.

Art. 5 — Tutela dei minori

L'Associazione riconosce la centralità della tutela dei minori in ogni aspetto della propria attività. Ogni soggetto che interagisce con atleti minorenni è tenuto a:

  • Non stabilire contatti diretti con minori al di fuori dei contesti associativi se non previa comunicazione ai genitori;
  • Segnalare immediatamente al Responsabile Safeguarding qualsiasi situazione di rischio o comportamento inappropriato;
  • Non fotografare o riprendere minori senza l'esplicito consenso scritto dei genitori.

Art. 6 — Violazioni e sanzioni

Le violazioni del presente Codice saranno esaminate dal Consiglio Direttivo, che adotterà i provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del fatto, fino all'esclusione dall'Associazione. Nei casi più gravi, verrà data comunicazione alle autorità sportive e, se necessario, alle autorità giudiziarie competenti.

Art. 7 — Segnalazioni

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti contrari al presente Codice è incoraggiato a segnalarli al Responsabile Safeguarding o alla Presidenza dell'Associazione. Le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza.


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